Le sue info
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Vero, anche tu intendevi dire che si sono stati altri dirigenti che hanno rovinato lo spettacolo !
Direi Dirigenti e organizzatori....
GIUSTIZIA FATTA....ANCORA UNA VOLTA LO SPORT HA PERSO
Altra considerazione personale
pag. 7 – D.O.A. anno 2017/2018 la Lega deve solo verificare la conformità
della fideussione senza obbligo di verifica. Quindi la D.O.A. non deve verificare e
la LNP non deve verificare, ogni squadra trasmette la documentazione di
rito e dopo la verifica da parte di LNP della data sul documento e dell’importo
sullo stesso inserisce tutto dentro una carpetta ed il gioco è fatto.
In caso di inadempienza delle società che possono essere gravi (non pagare
tesserati ecc…) dovrebbero essere attivate le fideussioni che servono appunto
per sanare eventuali inadempienze. Adesso voglio provare ad immaginare qualcosa che nulla ha che vedere con lo sport …. Esempio… il proprietario di una società sportiva si iscrive a qualsiasi tipo di campionato e produce documenti falsi/inesistenti tra cui la fideussione (come accaduto) successivamente a campionato in corso non procede con il pagamento degli emolumenti ai tesserati a quel punto per forza di cosa dovrà essere attivata la fideussione (priva di efficacia) i tesserati non saranno pagati da nessuno la squadra si dovrà ritirare e ci troveremo a falsare ancora una volta i campionati.
La società Viola per ben due anni ha prodotto fideussioni irregolari e nel
primo caso addirittura a fronte di un falso gli sono stati restituiti le somme
precedentemente versate.
Mi chiedo e vi chiedo ma veramente non deve controllare niente nessuno….veramente queste sono le regole…..veramente le società possono trasmettere ciò che vogliono sapendo che nessuno deve controllare l’efficacia dei documenti prodotti.
Spero solo che questo caso servirà per riscrivere le regole.
scusa ma forse hai letto male. le 100K di cui parlano sono quelli versati il 6 aprile da Muscolino ( come riporta la gazzetta del sud con relativa foto del bonifico) rimandati indietro dalla LNP come da loro comunicato perché fuori termini e perché ...
No i 100K di cui parla la sentenza riportati a pag 1 sono quelli restituiti nell'anno 2016/2017 a campionato in corso a fronte della presentazione di una fideussione priva di efficacia. Detto ciò comunque ti dico sinceramente che non credo nella truffa.
Sicuramente i vertici della società Viola hanno sbagliato e pure tanto, dopo quanto riportato in sentenza (descrizione dei fatti) onestamente non mi sento di condannare la decisione del Tribunale Federale e della procura (con riferimento ai vertici societari), detto ciò vorrei provare ad analizzare alcuni punti riportati in sentenza da sportivo cercando di lasciare da parte il sostenitore/tifoso.
Sono dell’opinione che le regole devono essere chiare, rispettate da tutti e non devono lasciare spazio a nessun tipo di interpretazione.
Non voglio accusare nessuno ma effettuare delle valutazioni soggettive che ripeto non centrano nulla con il caso inibizioni/penalizzazioni.
pag. 1 – con riferimento all’anno 2016/2017 la Viola RC in sostituzione
della Fideussione prevista per l’iscrizione effettua un deposito alla LNP di €
100.000 successivamente a campionato in corso produce atto di fideussione
(falsa/inesistente)di pari importo per la restituzione di detta somma e quindi
determina l’irregolare permanenza nella serie A/2 della stagione 2016/2017.
Quindi appare chiaro che la Viola trasmette fideussione (falsa/inesistente)
e LNP senza nessuna verificata (diretta/indiretta) restituisce detto importo.
Da persona incompetente in materia mi sembra un’assurdità…. cioè giusto per
capire…facciamo finta che io sono un proprietario di un bene e a fronte di un
contratto di locazione chiedo a garanzia una fideussione in un primo momento il locatario mi dice che al posto della fideussione mi versa un importo a garanzia dopo sei mesi mi chiama e mi dice senti ho provveduto ad effettuare una fideussione a tuo favore e mi chiede la restituzione dell’importo, a quel punto che faccio…..restituisco l’importo o prima di effettuare detta operazione quanto meno mi accerto dell’efficacia della stessa? (preciso che in questo caso essendo importi personali posso decidere per le due opzioni eventualmente penalizzando solo me stesso). Nel caso di specie l’importo versato a garanzia da parte della società
serve per garantire dei soggetti terzi (tesserati ecc…) mi chiedo per tutela
verso gli stessi prima della restituzione dell’importo non dovrei quanto meno
verificare la bontà del titolo trasmesso?
Altra considerazione personale… se io l’anno scorso ho fatto una
fideussione da un soggetto (di cui non ho verificato la bontà dello stesso) l’ho
trasmesso ad un ente il quale ne ha preso atto e addirittura mi ha restituito l’importo che avevo precedentemente versato….l’anno successivo perché non dovrei rifare lo stesso documento dallo stesso soggetto?
Purtroppo la situazione non è delle migliori...certo con dei titoli che dimostravano il pagamento della fideussione (come la società ha fatto credere fino alla sentenza) penso sarebbe stato diverso o quanto meno poteva essere dimostrata la buona fede. Comunque dalla lettura della motivazione appare inquietante quello che sia successo nella stagione 2016/2017 e cioè in quell'anno la Viola dapprima versa 100K alla LNP a garanzia nel corso della stagione trasmette fideussione (falsa/inesistente) per la restituzione dei 100K e la LNP restituisce senza verificare nulla. INCREDIBILE!!!!
Ma chi fà questi comunicati viene pure pagato.....chiarezza di cosa.....non ci hanno detto nulla.....in primis se volevano veramente chiarire avrebbero dovuto scrivere chi controlla le fideussioni, con che modalità e con quali tempi, che tutte le fideussioni delle altre squadre alla pari di quella della Viola sono state verificate....questa è chiarezza...poi cosa centra la restituzione dei 100 K ...mi sembra che la Viola non sia stata radiata ma è regolarmente iscritta al campionato di A2 dove giocherà regolarmente le ultime partite, ha subito una penalizzazione e a garanzia dei propri tesserati in considerazione della non validità della fideussione ha messo la cifra a garanzia....per assurdo se i vertici stanchi dell'accaduto da domani mattina non pagano nessuno voglio vedere con quali soldi la LNP pagherà i tesserati....forse con quelli che ha restituito......non sarebbe stato più logico trattenere l'importo fino a fine campionato una volta verificatone tutti gli adempimenti in capo alla società restituire quanto versato.....ciò penso non ha nulla ha che fare con la giustizia se così si può definire
In questo caso, chi ha provveduto al pagamento dovrebbe essere in grado di darne dimostrazione.
Corretto aspettiamo la motivazione delle sentenza per vedere......se come dichiarano e cioè che hanno provveduto al pagamento della fideussione con tanto di pagamento effettuato la penalizzazione inflitta è una vera vergogna.
mi riferivo al parallelo calcio/basket.... Sul fatto che la Viola sia stata truffata ci si può fare poco.... doveva stare più attenta
Al parallelo Calcio/Basket mi riferivo a casi analoghi l'ultimo in ordine di tempo estate 2017 presentazione fideussione non valida da parte del Rende Calcio che a seguito di comunicazione della FIGC provvede a presentare nuova fideussione in quel caso la procura federale deferisce club e presidente il tribunale federale prosciolse entrambi poichè secondo lo stesso non poteva essere condannato per la sola leggerezza relativa alla verifica della veridicità della fideussione stessa........quindi due pesi e due misure
ti risulta che a Roma e Lazio siano stati ritirati i titoli conquistati quando evadevano il fisco ?
Bravo hai detto bene evadevano il fisco.....qui sembra un problema diverso cioè è stata regolarmente pagata fideiussione ma chi la doveva emettere ha effettuato una truffa
Probabilmente la decisione non è stata presa dal tribunale federale ma dalla procura federale che in queste ore sta lavorando per scrivere la sentenza ... Si continua a dire che la società è vittima di fideiussione falsa e quindi truffata se così fosse è possibile che due tribunali federali calcio e pallacanestro facciano due sentenze completamente diverse.....per il calcio non costituisce reato e le società sono prosciolte per il basket pene esemplari....vergogna
Immagino che la LNP abbia agito così su indicazione della FIP, la quale, dal momento che ha deciso di usare la mano pesante, non può certo lasciare accettare il bonifico, perché otterrebbe solo di offrire un appiglio per l'eventuale ricorso reggin ...
Non la vedo tutta questa logica.....mettiamo caso che da domani la Viola non pagherà più nessuno la LNP come si comporta attiva la fideussione inesistente.... non mi sembra che la società sia stata radiata quindi penso che la logica era quella di tenere a garanzia l'importo versato a fine campionato verificatone gli adempimenti della società (pagamenti effettuati) provvedeva alla restituzione di quanto versato.
La colpa potrà essere anche della banca, ma come la fip avrebbe dovuto controllare, lo stesso (anzi prima di ogni altra cosa) avrebbe dovuto fare la società, che quindi, anche fosse stata frodata dalla banca, ha la colpa di non aver controllato; qu ...
Nel caso di frode e quindi solo mancata verifica da parte della società non penso sia plausibile una penalizzazione simile e un inibizione così lunga.
Notizia di oggi fonte Gazzetta del Sud nonostante la Viola aveva provveduto al versamento a garanzia dei tesserati di 100 K la LNP ha provveduto tempestivamente alle restituzione di quanto versato....cose da pazzi
Attendiamo il deposito della motivazione ......10 giorni per la complessità.....visto la decisione non appare tanto complessa .... a questo punto mi viene da pensare che la fideussione sia stata eseguita in prima persona delle persone inibite.....solo in questo caso la decisione intrapresa ha un senso ......caso contrario dovrebbero VERGOGNARSI ...... non vedo altre sanzioni per chi per esempio avrebbe dovuto controllare la documentazione presentata in fase di iscrizione...... mi viene da pensare ma tutte le fideussioni presentate sono state mai controllate? la decisione intrapresa ieri era scritta almeno da 10 giorni come già anticipato dalle varie testate giornalistiche (come facevano già a sapere)?
Qui non si parla di vantaggi per uno o per l'altro, qui c'è stato un errore e la non punizione, di qualsiasi entità si tratti, creerebbe un precedente gravissimo, per il mondo cestistico italiano (lasciamo perdere squadre di calcio, sport minore. L ...
Se la società e i tesserati sono stati truffati non credo sia opportuno effettuare punizioni.
Nel 2017 la Procura Federale per un caso analogo aveva deferito il Rende ed in quel caso il Tribunale prosciolse sia la società Rende che il Tesserato che aveva fornito la fidejussione invalida.
Sotto un breve tratto del proscioglimento con riferimento alla verifica che secondo la Procura avrebbe dovuto effettuare il tesserato.
ll convincimento colpevolista adottato dalla Procura Federale non trova coerente ragione poiché focalizzato unicamente sul controllo preventivo e sulla rinvenuta originaria superficialità, che però non trova conferma nei correttivi svolti successivamente (seconda fidejussione) per sanare integralmente e tempestivamente la posizione inadempiente, in onore ai presupposti di fattiva e concreta volontà di sanare una posizione rivelatasi inefficace, per colpa esclusiva di terzi intermediari. Per tale ragione ritiene il Tribunale che il comportamento del .......... non sia stato dettato da scarsa lealtà, correttezza o probità, né sia ascrivibile al contestato art. 8 CGS, ma di converso sia riconducibile alla ipotesi scriminante che opera in onore allo specifico concetto giuridico della comparazione tra tutti i comportamenti posti in essere dal prevenuto, tra i quali la volontà di non ledere le norme del diritto hanno assunto un deciso sopravvento rispetto alla obiettiva leggerezza adottata in occasione del rilascio della prima fidejussione.
Le parole dell'Avvocato ci fanno ben sperare, addirittura c'è un precedente nel calcio che ha interessato il calcio Rende di seguito le motivazioni della Procura Federale
Prosciolti il Rende ed il legale rappresentante Fabio Coscarella (“perché il fatto non costituisce violazione”) relativamente alla vicenda legata alla segnalazione del Presidente della Lega Pro Gabriele Gravina sulla presunta non veridicità delle garanzie bancarie depositate dalla Società Rende Calcio 1968 Srl in data 27 luglio 2017. Per il Tribunale non solo la seconda fidejussione espone una validità retroattiva a far data dal 27/07/2017, cioè il giorno precedente alla scadenza normativamente prescritta, ma soprattutto – scrive nella sentenza – se è vero che vi fu un superficiale affidamento del dirigente nel primo conferimento dell’incarico ai fini del reperimento della originaria fidejussione al mediatore incaricato, è parallelamente vero che il Sig. Coscarella in epoca contestuale all’accertamento della prima fidejussione invalida, si premurò immediatamente al fine di reperire e ottenere una nuova garanzia valida, onde sanare la precedente con decorrenza antecedente al prescritto termine di decadenza. In tal senso ritiene il Tribunale che i prevenuti vadano prosciolti poiché il deferimento riferisce parzialmente in merito alla dinamica di azione posta in essere dal Sig. Coscarella.