L'Olimpia Milano spiega perché la Giudicante ha rigettato il ricorso
L'Olimpia Milano dal sito ufficiale spiega le motivazioni che hanno indotto la Giudicante a rigettare il ricorso
Oggi la Commissione Giudicante Nazionale in composizione monocratica ha deciso di rigettare il ricorso presentato contro l’archiviazione disposta dalla Procura Federale circa l’esposto presentato dall’Olimpia relativamente al comportamento di dirigenti di società, arbitri e designatori durante i playoff scudetto del 2008. L’Olimpia aveva presentato tale esposto dopo aver ricevuto in forma anonima una serie di documenti che aveva l’obbligo di presentare alla Procura Federale.
La Commissione ha respinto il ricorso dell’Olimpia analizzando tre filoni dell’intera vicenda. Il primo di questi riguardava le telefonate intecorse – come si legge nelle motivazioni - ”tra il dirigente del Siena Ferdinando Minucci e dil Sig. Giovanni Garibotti, all’epoca presidente del CIA… La Procura Federale non ha ritenuto di ravvisare in tali telefonate un illecito disciplinare, in quanto esse avrebbero costituito solamente lo sfogo di un presidente preoccupato. Ora è vero che il contenuto delle telefonate non pare consentire di ravvisare un atteggiamento fraudolento da parte del dirigente o il tentativo di condizionare il comportamento degli arbitri nella gara immediatamnete successiva…. Se nelle frasi non si può ravvisare una condotta diretta a condizionare in qualche misura lo svolgimento delle gare. può piuttosto ritenersi contrario ai principi di lealtà e correttezza (art. 2 e 39 del r.g.) il comportamento del massimo dirigente di una società impegnata nelle gare dei playoff che immediatamente dopo una di tali gare e prima della successiva, contatta telefonicamente il massimo dirigente del settore arbitrale per discutere di quanto svoltosi durante e dopo la gara (tanto più che risulta, per tabulas, che un rappresentante del Siena aveva assistito alle proteste del presidente della Lottomatica Roma. Dal contenuto delle frasi pronunciate dal Minucci emerge che il suo intento era in effetti quello di assicurarsi che le proteste del presidente della squadra avversaria (avanzate, secondo regolamento, al termine della gara e in presenza di un dirigente del Siena) non avessero in qualche misura condizionato gli arbitri. Ebbene, tale scopo avrebbe dovuto essere perseguito secondo le forme previste dal regolamento . anche mediante la presentazione di un esposto alla Procura – non mediante due colloqui telefonici dal contenuto amichevole e confidenziale, che intervengono a breve distanza l’uno dall’altro, e con il primo che si svolge alle 1.25 di notte… Va tuttavia evidenziato come tale diversa qualificazione della condotta non potrebbe comunque comportare il deferimento del tesserato, stante l’avvenuta prescrizione dell’illecito ex art. 53.2 R.G.. Ne deriva il rigetto del ricorso sul punto”.