Il Tar del Lazio respinge il ricorso della Juvecaserta
Respinto il ricorso della Juvecaserta. Leggi la sentenza
Qui la sentenza.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 8439 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Basket Juvecaserta S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Achille Reali in Roma, via Isonzo 42/A;
contro
Lega Basket Serie A;
Federazione Italiana Pallacanestro, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Guarino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cesare Ferrero di Cambiano 82;
C.O.N.I., in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Pisanelli 2;
nei confronti di
Guerino Vanoli Basket S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Zorzi, con domicilio eletto ai sensi dell’art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del Tar Lazio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della decisione del 26.07.17 emessa dal Collegio di Garanzia per lo Sport in funzione di Alta Corte di Giustizia Sportiva del C.O.N.I., con la quale è stato respinto il ricorso n. 77/17 presentato dalla ricorrente il 19.07.17 avverso la delibera FIP n° 4/2017 di cui allo Stralcio Comunicato Ufficiale n. 25 del 14 luglio 2017, Consiglio Federale n° 1 di pari data, notificata a mezzo mail giunta alle ore 18,21 del giorno 17 luglio 2017, con la quale, dopo aver preso atto della comunicazione della Lega Basket Serie A relativa all'elenco delle 16 Società (tra cui la Basket Juvecaserta srl) che “hanno rispettato le condizioni previste dallo Statuto e dai Regolamenti per la permanenza e l'ammissione nella Lega stessa per l'anno sportivo 2017/2018”, richiamando il verbale n° 253 della riunione tenuta dalla Com.Te.C. in data 13 luglio 2017, ovvero il giorno prima, nella quale tale organismo interno aveva espresso parere negativo all'ammissione al prossimo Campionato della Basket Juvecaserta srl poiché “la medesima non ha dimostrato il rispetto di tutte le condizioni previste nella citata delibera n. 346/2017”, il Consiglio Federale deliberava l'ammissione delle altre 15 società e, nel contempo, “di non ammettere al Campionato di Serie A, anno sportivo 2017/2018, la Società Basket Juvecaserta srl”,
del provvedimento, di cui non si conosce né numero né data, di ammissione della controinteressata al campionato in luogo della ricorrente in ragione del rigetto del ricorso;
nonché di ogni atto presupposto e conseguente;
con richiesta di risarcimento del danno subito in conseguenza dell'illegittima esclusione della società ricorrente dal Campionato di Serie A stagione sportiva 2017/2018;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Basket Juvecaserta s.r.l. il 1492017 :
delle motivazioni della decisione del 26.7.17 depositate il 12/09/17 notificate con nota prot. n. 00745/17, decisione n. 67/17, giunta nel tardo pomeriggio del 12/07/17;
con motivi aggiunti presentati da Basket Juvecaserta s.r.l. il 2992017 avverso i medesimi atti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Guerino Vanoli Basket S.r.l., della Federazione Italiana Pallacanestro e del C.O.N.I.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2017 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, non paiono sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare;
rilevato, infatti, che i provvedimenti impugnati si fondano sul difetto di tre delle condizioni per l’ammissione al Campionato, ovvero del rapporto ricavi/indebitamento/patrimonio netto con quoziente superiore a 1,8 al 31.3.2017 e indebitamento complessivo non superiore al 10% di quello esposto al 30.6.2016, dell’adempimento delle obbligazioni nei confronti dei tesserati e del Fondo Accantonamento fine carriera, e dell’adempimento delle obbligazioni nei confronti dell’erario e degli enti previdenziali;
ritenuto che, anche tenuto conto della documentazione prodotta a comprova del rispetto delle citate condizioni nel termine perentorio del 10.7.2017, permangono attuali i rilievi formulati dalla Fip in ordine alla situazione di indebitamento al 31.3.2017 e all’adempimento degli obblighi nei confronti dei tesserati, essendo pacifico che le dichiarazioni di rinuncia ai finanziamenti infruttiferi da parte di alcuni soci sono state prodotte solo in data 14 luglio 2017 e, pertanto, oltre il termine citato per le eventuali integrazioni;
che le spese della presente fase seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter),
Respinge l’istanza cautelare;
Condanna la ricorrente alla rifusione in favore delle parti resistenti delle spese della presente fase, che si liquidano in complessivi euro 500,00 oltre accessori di legge per ciascuna di dette parti.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Alessandro Tomassetti, Consigliere
Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca Petrucciani Germana Panzironi
Pagina di 2