A2 Silver, i provvedimenti disciplinari: tre turni di squalifica al campo di Scafati
Mano durissima del giudice sportivo nei confronti di Scafati
7° giornata
VIOLA REGGIO CALABRIA SSDARL ammenda di Euro 1.466,00 per offese e minacce collettive frequenti del pubblico agli arbitri [art. 25,4b RG rec., art. 22,4 RG, art. 25,5bd RG rec.]
VIOLA REGGIO CALABRIA SSDARL ammenda di Euro 500,00 per presenza di persone non autorizzate nei pressi dello spogliatoio arbitrale [art. 34,1g RG]
PALL. TEATE ASD ARL ammenda di Euro 1.466,00 per offese e minacce collettive frequenti del pubblico agli arbitri [art. 25,4b RG rec., art. 22,4 RG, art. 25,5bd RG rec.]
PALL. TEATE ASD ARL ammenda di Euro 500,00 per comportamento non regolamentare da parte di persone con specifiche mansioni all’interno dell’impianto di gioco (fotografo autorizzato che contestava le decisioni arbitrali) [art. 34,1l RG]
GIAMPIERO TICCHI (A. COSTA IMOLA BASKET SSDARL) GIAMPIERO TICCHI Capo allenatore, squalifica tesserato per 1 gara perchè espulso per proteste non ha abbandonato il terreno di gioco [art. 32 RG, art. 29,3 RG]
FULGOR OMEGNA S.R.L.S.D. ammenda di Euro 667,00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri [art. 25,4b RG rec., art. 22,4 RG]
GIOVANNI AMORE (FULGOR OMEGNA S.R.L.S.D.) GIOVANNI AMORE (secondo assistente) squalifica tesserato per 1 gara per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri; fatto che ne comportava l’espulsione [art. 30,1/1b RG rec.]
BASKET SCAFATI 1969 SSDARL ammenda di Euro 733,00 per offese collettive frequenti del pubblico a tesserati della squadra ospite nonchè per uso di stendardi [art. 25,4b RG rec., art. 22,4 RG, art. 25,2 RG]
VITTORIO FOSSATARO (ROSETO SHARKS) VITTORIO FOSSATARO (dir. accompagnatore) inibizione determinata dall’11/11/2014 al 25/11/2014 per mancata individuazione della persona che proferiva degli insulti provenienti dallo spogliatoio della squadra ospite a fine gara [art. 31,4 RG]
BASKET SCAFATI 1969 SSDARL squalifica campo per 3 gare perchè al termine della gara 7/8 tifosi locali invadevano il campo di gioco con intenti palesemente aggressivi nei confronti degli atleti avversari. Nell’occasione un tifoso colpiva con un calcio un atleta ospite senza causare danni [art. 27,4B RG]