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Serie A2 Est 23/11/2016, 19.09

Assigeco Piacenza, presentato il codice etico della società

Il comunicato ufficiale

Serie A2 Est
Il Codice Etico della U.C.C. S.r.l. Società Sportiva Dilettantistica è un documento
approvato dal Consiglio di Amministrazione del Club in cui sono racchiusi i valori
e i principi in cui la Società si riconosce e che sono vincolanti per tutti coloro che
partecipano, a qualsiasi titolo, all’attività della società. Il presente Codice Etico
deve essere accolto e rispettato da Dirigenti, Allenatori, Istruttori, Atleti, Genitori,
Tifosi.
Premessa
U.C.C. vuole essere un laboratorio che tramite lo sport, fenomen
o sociale di primaria
importanza e strumento unico per educare e formare i giovani, sia di stimolo alla crescita
culturale e sociale del territorio del lodigiano e del piacentino. A tal fine si impegna a
promuovere azioni volte a diffondere una sana cul
tura sportiva attraverso iniziative
educative, formative e sociali e rivolte alla diffusione dello sport valorizzandone i
principi etici ed umani anche attraverso campagne di comunicazione, diffusione di
materiale educativo e opportunità formative.
U.C.C.
opera nell’ambito sportivo del gioco della Pallacanestro.
U.C.C. rispetta leggi e regolamenti vigenti.
U.C.C. ripudia ogni discriminazione delle persone basata sul sesso, sulle razze, sulle
lingue, sulle condizioni personali e sociali, sul credo religioso
e politico.
U.C.C. opera nel pieno rispetto dell’ordinamento giuridico
e
sportivo e uniforma le
proprie azioni e comportamenti ai principi di lealtà, onestà correttezza e trasparenza in
ogni funzione, prestazione o rapporto inerente alla propria attività
. U.C.C favorisce un
ambiente sportivo e di lavoro ispirato al rispetto, alla lealtà, alla correttezza e alla
collaborazione, e promuove il coinvolgimento e la responsabilizzazione di atleti,
dirigenti, impiegati, collaboratori e professionisti, genitori t
ifosi in relazione agli
specifici obiettivi da raggiungere e alle modalità per perseguirli.
CAPO I
-
DISPOSIZIONI GENERALI
• Art. 1 Ambito di applicazione e Destinatari
1. I principi e le disposizioni del presente Codice Etico (di seguito “Codice”)
costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di lealtà, correttezza
e diligenza, che qualificano l’adempimento delle prestazioni sportive e lavorative e
d il
comportamento degli atleti, dei tecnici, degli altri dipendenti, collaboratori, volontari,
genitori e tifosi,
nell’attività sportiva
nell’attività lavorativa e di supporto.
2. I principi e le disposizioni del Codice sono vincolanti per gli Amministrat
ori, per le
persone legate da qualsiasi tipo di rapporto sia di lavoro (Dipendenti: Dirigenti, Atleti,
Tecnici, Impiegati) che di collaborazione anche a titolo volontario, per i genitori e per i
tifosi, che di seguito saranno definiti tutti con il termine
“Destinatari”.
• Art. 2 Principi generali
1. Il Codice costituisce un insieme di principi la cui osservanza è di fondamentale
importanza per il regolare svolgimento dell’attività sportiva e sociale
,
per il buon
funzionamento e l’affidabilità della gestione
, e per l’immagine del U.C.C. A tali principi
si richiamano le iniziative, i comportamenti e i rapporti, sia interni che esterni.
2. U.C.C. riconosce che le persone costituiscono elemento di primaria importanza per lo
sviluppo. La gestione delle persone è
fondata sul rispetto dell’individuo e della
professionalità.
• Art. 3 Comunicazione
1. Il Direttore Sportivo provvede ad informare tutti i Destinatari sulle disposizioni e
sull’applicazione del Codice, raccomandandone l’osservanza.
2. In particolare, il D
irettore Sportivo provvede, anche attraverso la designazione di
specifiche funzioni interne:
◦ alla diffusione del Codice presso i Destinatari;
◦ all’interpretazione e al chiarimento delle disposizioni;
◦ alla verifica dell’effettiva osservanza;
◦ all’aggi
ornamento delle disposizioni con riguardo alle esigenze che di volta in volta si
manifestano.
• Art. 4 Responsabilità
Ciascun Destinatario svolge la propria attività sportiva, le proprie prestazioni
lavorative/professionali, le attività di volontariato e g
enitoriali e di supporto agli atleti,
anche sotto forma di tifo, con lealtà, correttezza, diligenza ed efficienza, utilizzando al
meglio gli strumenti e il tempo a disposizione ed assumendo le responsabilità di
competenza.
• Art. 5 Correttezza
1. Tutte le
azioni e le operazioni compiute ed i comportamenti tenuti da ciascuno dei
Destinatari nello svolgimento delle attività di competenza sono ispirati alla legittimità
sotto l’aspetto formale e sostanziale, secondo le norme ed i regolamenti vigenti, nonché
all
a correttezza e alla lealtà nelle competizioni sportive.
2. I Destinatari non utilizzano a fini personali informazioni, beni e attrezzature, di cui
dispongano nello svolgimento della loro funzione o del loro incarico.
3. Ciascun Destinatario non accetta, n
é effettua, per sé o per altri, pressioni,
raccomandazioni o segnalazioni, che possano recare pregiudizio alla U.C.C. o indebiti
vantaggi per sé, o per terzi; ciascun Destinatario altresì respinge e non effettua promesse
di indebite offerte di denaro o alt
ri benefici, salvo che questi siano di modico valore e
non correlati a richieste di alcun genere avendo cura di procedere, quando possibile,
senza recare offesa all’offerente.
4. Qualora il Destinatario riceva da parte di un terzo richieste esplicite o imp
licite di
benefici, salvo che si tratti di omaggi di uso commerciale e di modesto valore, ne
informa immediatamente il proprio superiore gerarchico o il soggetto cui sia tenuto a
riferire per le iniziative del caso.
• Art. 6 Conflitto di interesse
1. I Des
tinatari perseguono, nello svolgimento della collaborazione, gli obiettivi e gli
interessi generali dell’U.C.C.
2. I Destinatari informano senza ritardo, tenuto conto delle circostanze, i propri superiori
o referenti delle situazioni o attività nelle quali
potrebbero essere titolari di interessi in
conflitto con quelli dell’U.C.C. (o qualora di tali interessi siano titolari prossimi
congiunti), ed in ogni altro caso in cui ricorrano rilevanti ragioni di convenienza. I
Destinatari rispettano le decisioni che
in proposito sono assunte dalla U.C.C.
• Art. 7 Riservatezza
I Destinatari assicurano la massima riservatezza relativamente a notizie e informazioni
costituenti il patrimonio aziendale o inerenti all’attività del U.C.C., nel rispetto delle
disposizioni d
i legge, dei regolamenti vigenti.
CAPO II
-
COMPORTAMENTO NELL'ATTIVITA' SPORTIVA
• Art. 8 Principi generali
1. U.C.C. promuove i principi di lealtà, correttezza, rispetto “Fair Play” (gioco leale),
ritenendoli essenziali, in ogni funzione, prestazione o
azione riferibile all’ordinata e
civile convivenza.
2. U.C.C. aderisce ai principi del “Fair Play” comprensivo dei concetti di lealtà, di
amicizia, di rispetto per gli altri, siano essi compagni, avversari, arbitri e sostenitori, di
spirito sportivo e com
prendente anche la lotta all’imbroglio, ed alle astuzie al limite
delle regola, al doping ed alla violenza sia fisica che verbale, agli abusi, alle
discriminazione razziale, alla disegu
aglianza nelle pari opportunità
alla corruzione.
• Art. 9 Settore
giovanile
U.C.C. organizza le attività del settore giovanile in modo tale che:
◦ le strutture agonistiche siano idonee alle esigenze specifiche dell’età
◦ gli addetti al settore (educatori, dirigenti, allenatori, tecnici, medici, ecc.), abbiano
idonea prof
essionalità, formandoli affinché rappresentino un modello positivo, sia
nell’ambito sportivo che educativo, per i bambini e per i giovani;
◦ sia posta in essere dagli addetti al settore la necessaria attenzione al fine di prevenire,
qualsiasi forma di disc
riminazione, di abuso o sfruttamento;
◦ l’impegno sportivo ed agonistico richiesto, in relazione all’età, sia adeguato alle
condizioni fisiche ed al livello di preparazione e qualificazione raggiunto;
◦ l’ambiente favorisca un contesto che, con la partecip
azione alla vita della società di
tutti i soggetti coinvolti (allenatori, atleti, genitori et.) promuova sia il “Fair Play” che il
successo agonistico, nonché la crescita individuale di ogni atleta, con particolare
attenzione al percorso scolastico, avend
o cura di evitare ogni forma di pressione anche
psicologica e che il bambino o il giovane maturino aspettative sproporzionate alle
proprie possibilità, nel rispetto delle loro esigenze primarie e dei loro bisogni particolari.
• Art. 10 Rapporti con Istituz
ioni ed Autorità di Governo Sportivo e con i loro
rappresentanti
I rapporti di U.C.C. con le Istituzioni e con le Autorità sportive, e non, nazionali ed
internazionali, nonché con i loro rappresentanti (giudici, arbitri, dipendenti, incaricati,
esponenti)
sono intrattenuti esclusivamente da soggetti specificatamente incaricati dal
Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa giuridica e dei regolamenti
sportivi vigenti, nonché del “Fair Play”.
• Art. 11 Rapporti con gli altri operatori del set
tore cestistico
U.C.C si astiene dall’assumere qualunque iniziativa nei confronti di altri operatori del
settore, tesserati e non, siano essi atleti, tecnici, agenti o procuratori, ecc., avente ad
oggetto la sottoscrizione di accordi, la corresponsione di
compensi o altri benefici per la
compravendita di giocatori, in violazione delle disposizioni e dei regolamenti sportivi
vigenti o in deroga ai principi di “Fair Play”, impegnandosi ad operare, per proprio
conto, unicamente con soggetti qualificati.
• Art.
12 Lotta al doping
U.C.C. si adopera per la salvaguardia della salute degli Atleti e per la correttezza delle
competizioni sportive e affinché i Destinatari si attengano alle norme dettate in materia
di lotta al doping ed al divieto d’uso di sostanze non
consentite.
CAPO III
-
COMPORTAMENTO NEGLI AFFARI
• Art. 13 Principi generali
U.C.C. nello svolgimento delle relazioni d’affari si ispira ai principi di legalità, lealtà e
correttezza.
• Art. 14 Rapporti con fornitori
La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni d’acquisto dei beni sono
basate su una valutazione obiettiva della qualità, del prezzo, del servizio e delle garanzie
offerte nonché sull’aderenza ai principi espressi nel presente Codice Eti
co.
U.C.C evita approvvigionamenti da fornitori che fanno ricorso al lavoro minorile.
• Art. 15 Rapporti con Istituzioni, Autorità Pubbliche e Pubblici Funzionari
1. Fermo restando quanto indicato al precedente articolo 10, i rapporti di U.C.C. con le
Ist
ituzioni ed Autorità pubbliche territoriali, nazionali, comunitarie e internazionali,
nonché con i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ovvero organi,
rappresentanti, mandatari, esponenti, membri, dipendenti, consulenti, incaricati di
pubb
liche funzioni o servizi, di pubbliche istituzioni, di pubbliche amministrazioni, di
enti pubblici, anche economici, di enti o società pubbliche, di carattere locale, nazionale
o internazionale (“Pubblici Funzionari”) sono intrattenuti da ciascun Amministr
atore e
da ciascun Dipendente, quale che sia la funzione o l’incarico, o, se del caso, da ciascun
Collaboratore e Professionista, nel rispetto della normativa vigente, e sulla base dei
principi generali di correttezza e di lealtà.
2. U.C.C., qualora lo rit
enga opportuno, può sostenere programmi di enti pubblici intesi
a realizzare utilità e benefici per la collettività, nonché le attività di fondazioni e
associazioni, sempre nel rispetto delle normative vigenti e dei principi del Codice.
CAPO IV
-
SALUTE, S
ICUREZZA E AMBIENTE
• Art. 16
Nell’ambito della propria attività, U.C.C. si ispira al principio di tutela e salvaguardia
dell’ambiente e persegue l’obiettivo di garantire la sicurezza e di salvaguardare la salute
dei Destinatari, mediante le iniziative opp
ortune a tal fine.
CAPO V
-
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE
• Art. 17
1. Le disposizioni del presente Codice sono parte integrante delle obbligazioni
contrattuali assunte dai Destinatari, o dai soggetti aventi relazioni con U.C.C.
2. La violazione delle norme d
el Codice potrà costituire inadempimento delle
obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione
del contratto o dell’incarico e all’eventuale risarcimento dei danni.
CAPO VI
-
DISPOSIZIONI FINALI
• Art. 19
Ogni va
riazione e/o integrazione del presente Codice stesso sarà approvata dal
Consiglio di Amministrazione e diffusa tempestivamente ai Destinatari
© Riproduzione riservata
O. Cauchi

O. Cauchi

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Comments Occorre essere registrati per poter commentare 7 Commenti
  • biancoblu1954 24/11/2016, 16.44 Mobile
    Citazione ( GMarco 24/11/2016 @ 16:37 )

    Grande!!! In bocca al lupo per il proseguo del vostro campionato e speriamo di trovarci in finale per la promozione (oddio ... molto più probabile che voi ci siate ...)!

    ahahah.. ricambio l'inboccallupo, sarebbe bello ma -per tutti- sarà un enorme terno al lotto. ciao mulo! (licenza che mi prendo avendo vissuto qualche anno nella tua splendida città)

  • biancoblu1954 24/11/2016, 16.44 Mobile
    Citazione ( GMarco 24/11/2016 @ 16:37 )

    Grande!!! In bocca al lupo per il proseguo del vostro campionato e speriamo di trovarci in finale per la promozione (oddio ... molto più probabile che voi ci siate ...)!

    ahahah.. ricambio l'inboccallupo, sarebbe bello ma -per tutti- sarà un enorme terno al lotto. ciao mulo! (licenza che mi prendo avendo vissuto qualche anno nella tua splendida città)

  • GMarco 24/11/2016, 16.37
    Citazione ( biancoblu1954 24/11/2016 @ 16:31 )

    quella del commento non la ricordavo, male se è andata effettivamente così. l'affaire Corbett è stato ben gestito perché, cannabis o steroidi che siano, una Società deve veicolare il messaggio che non si bara e che non ci sono sconti. puoi anche ...

    Grande!!!
    In bocca al lupo per il proseguo del vostro campionato e speriamo di trovarci in finale per la promozione (oddio ... molto più probabile che voi ci siate ...)!

  • biancoblu1954 24/11/2016, 16.31 Mobile
    Citazione ( GMarco 24/11/2016 @ 16:06 )

    Io sono Triestino e tifo ALMA. E temo che nemmeno la mia società abbia adottato un codice simile. Anch'io poi avevo molto apprezzato quando voi avevate tagliato Corbett (sebbene molto forte e con ottimo rendimento) per uso di cannabis. Nulla di bigo ...

    quella del commento non la ricordavo, male se è andata effettivamente così. l'affaire Corbett è stato ben gestito perché, cannabis o steroidi che siano, una Società deve veicolare il messaggio che non si bara e che non ci sono sconti. puoi anche avere poche settimane di fermo ma, se non hai corrisposto la fiducia che ti è stata data con un contratto remunerato, i rapporti devono chiudersi. e pazienza se non c'era altro che un Abbott come rimpiazzo... :))

  • GMarco 24/11/2016, 16.06
    Citazione ( biancoblu1954 24/11/2016 @ 14:30 )

    quoto, soprattutto per quanto scrivi ma anche per non lasciarti "solo" rispetto alla considerazione che si polemizza tanto e si costruisce poco. sul contenuto della news, penso che Piacenza stia indicando una strada corretta, posto che il codice è u ...

    Io sono Triestino e tifo ALMA. E temo che nemmeno la mia società abbia adottato un codice simile.
    Anch'io poi avevo molto apprezzato quando voi avevate tagliato Corbett (sebbene molto forte e con ottimo rendimento) per uso di cannabis. Nulla di bigotto, solo che ci sono delle regole che o si cambiano o si rispettano. E la vostra società si era dimostrata molto seria. Invece devo dire che nell'occasione il giornalista di Sportando aveva commentato il fatto minimizzando e affermando qualcosa come decisione sproporzionata o errore veniale: pessimo commento anche come esempio per i ragazzi che dovrebbero guardare allo sport come salute.
    Ma ormai ... questo è il nostro mondo.

  • biancoblu1954 24/11/2016, 14.30
    Citazione ( GMarco 24/11/2016 @ 08:35 )

    Bellissima iniziativa. La Lega dovrebbe rendere obbligatorio o almeno esaltare le società che prendono queste iniziative. Davvero interessante al contrario, che, mentre ci si accapiglia su questo forum sugli scontri tra tifosi (es Bologna Forli), n ...

    quoto, soprattutto per quanto scrivi ma anche per non lasciarti "solo" rispetto alla considerazione che si polemizza tanto e si costruisce poco. sul contenuto della news, penso che Piacenza stia indicando una strada corretta, posto che il codice è un contenitore inizialmente vuoto che deve, poi, essere riempito dai fatti. io sono di (e tifo) Treviso; non so dirti se anche la nostra Società abbia questa carta ma ti posso garantire che ho apprezzato molto il fatto che -a titolo di esempio- lo scorso anno un giocatore, ancorchè forte ma fermato per doping durante la stagione, non è stato ripreso a fine squalifica

  • GMarco 24/11/2016, 08.35 Mobile

    Bellissima iniziativa. La Lega dovrebbe rendere obbligatorio o almeno esaltare le società che prendono queste iniziative. Davvero interessante al contrario, che, mentre ci si accapiglia su questo forum sugli scontri tra tifosi (es Bologna Forli), nessun commento su questa notiza: penso che sia emblematico di una situazione culturale che cerca solo rissa e polemica, e che costruisce poco...